Regolamento Cantonale - Società Cantonale Spazzacamini Ticino

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Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC)
(del 26 ottobre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
decreta:

Principio e campo di applicazione
Art. 1 1Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
2Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.


Obblighi del proprietario
Art. 2 1Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
2In particolare egli è tenuto a:
a) predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
b) assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
c) consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
3La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.

Controlli visivi e pulizia
a) frequenza
Art. 3 1I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.

b) spazzacamini abilitati
Art. 4 1I controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.
2Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
3I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
4L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.

c) modalità di esecuzione dei controlli
Art. 5 1Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
2Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
3Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
4Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
5Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto ad inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST.

d) tariffa
Art. 6 Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.

Compiti dei municipi
Art. 7 1Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5.
2Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
3Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.

Norma transitoria
Art. 8 Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizioni finali
Art. 9 1Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU 2016, 433.

Numero minimo di controlli o pulizie
I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)

Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino


 
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